Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Cottimo fiduciario

Premesso che il comma 6 dell'art. 125 individua analiticamente sei categorie generali nell'ambito delle quali è possibile eseguire lavori in economia, si chiede parere in merito alla corretta procedura da seguire, in eventuale alternativa all'evidenza pubblica e ciò per ovvi motivi di semplificazione e celerità, per l'aggiudicazione di lavori il cui importo rientri nei limiti di cui al comma 5 del citato articolo. Si chiede, inoltre, parere in ordine alla legittimità della procedura di aggiudicazione relativa ad un cottimo fiduciario ( lavori di sistemazione di una strada) , in cui la scelta del contraente avviene con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che non prevede l'attribuzione di alcun punteggio all'offerta economica ( rectius non viene previsto alcun ribasso) . L'aggiudicazione avviene, pertanto, sulla scorta del solo punteggio attribuibile all'offerta tecnica (composta da vari elementi). Sembrerebbe, da un sommario esame della normativa di riferimento, che N.O. in ordine a tale scelta discrezionale

Dovendo affidare i lavori di realizzazione di un parcheggio di importo a base d'asta di € 60.000, si richiede se è possibile applicare il comma 8 art. 125 del D.lgs 163/06 che indica che per "lavori" di importo superiore a 40 mila euro e fino 200 mila euro è possibile l'affidamento mediante cottimo fiduciario, o se detta previsione è risevata alle tipologie di "lavori in economia" indicate nel comma 6 dello stesso articolo alle lettere dalla a) alla f)

Nel caso di procedura negoziata ex art. 122, comma 7 e nel caso di cottimo fiduciario ex art. 125, comma 6, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 si deve procedere a seduta pubblica?Se si, è sufficiente la comunicazione agli operatori economici interpellati con la lettera d'invito o si deve dare pubblicità anche sul sito del Committente?

D9. Nei lavori in economia per quali importi è previsto il cottimo fiduciario?

D10. Nei servizi e nelle forniture in economia per quali importi è attualmente previsto il cottimo fiduciario?

D17. Quale forma riveste il contratto affidato mediante cottimo fiduciario negli appalti di lavori, servizi e forniture?

D18. Nel caso di cottimo fiduciario, a quali regole e criteri deve ispirarsi la procedura di affidamento?

D19. Nel caso di cottimo fiduciario per l’acquisizione di lavori, quali forme di pubblicità devono essere osservate dalla stazione appaltante dopo l’affidamento?

Tenuto conto che la forma del contratto affidato mediante cottimo fiduciario è normato all'art.334 del regolamento, qual è la forma più idonea per un affidamento diretto, può essere la medesima del cottimo fiduciario? Inoltre tali atti scontano l'imposta di bollo ai sensi dell'art.2 della tariffa allegata al dpr 642/72 (€14.62 per ogni 100 linee)?

B5. Sono soggetti alla tracciabilità i cottimi fiduciari?

COTTIMI FIDUCIARI
QUESITO del 17/04/2015

La scrivente Amministrazione intende, per l'esecuzione dei cottimi fiduciari ed al fine di garantire la massima concorrenza, pubblicare sul proprio sito internet appositi bandi (sul modello di una procedura aperta) a seguito dei quali ogni operatore economico interessato ed in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale possa direttamente presentare offerta. Contestualmente l'Ente invierebbe una mail di avviso di avvenuta pubblicazione del cottimo ad almeno cinque operatori economici. Si ritiene corretta tale modalità?

Nell'ordinamento italiano il cottimo fiduciario è una modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione, rientrante tra le cosiddette procedure in economia. Esso è disciplinato dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (che al comma 5 riporta il limite per l'esecuzione dei lavori in economia entro l'importo di € 200.000 + IVA), il quale è stato abrogato dall'art. 217, let. e) del D.Lgs. 50/16.  Le procedure in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06, sono ad oggi confluite nei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e smi, i quali trovano attuazione sino ai limiti delle soglie di rilevanza comunitaria al netto dell'IVA, stabiliti dall'art. 35 della medesima norma. Per quanto precede il limite di € 200.000 + IVA per l'utilizzo dei cottimi, indicato dall'art. 66 co. 2 del DPR 236/12, risulta palesemente anacronistico rispetto a quanto disposto dal nuovo Codice concretizzando, di fatto, un caso di abrogazione implicita per sopravvenuta normativa: se così non fosse infatti si concretizzerebbe il paradosso per il quale, tutta la pubblica amministrazione, può effettuare lavori (cottimi fiduciari) fino alla soglia comunitaria di cui alla let. b) dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e smi mentre, unicamente la Difesa, si ritroverebbe a poter operare solo entro il più ridotto limite di € 200.000 + IVA. Tutto ciò premesso si chiede: 1 - se tale ragionamento sia corretto; 2 - in caso di risposta affermativa se, in ragione dell'art. 74 del DPR 236/12, per i cottimi di importo superiore agli € 40.000 + IVA E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA PREVISTA PER I LAVORI, sia possibile avvalersi del certificato di regolare esecuzione. Ten. Col. Filippo STIVANI.